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Allegato "A" all'atto n.ri 83149 e 83153 di Rene n. 15311 di Racc.

STATUTO

 

ART. 1

La Sezione Italiana dell'Union International des Femmes Architectes, S.I.U.I.F.A. riconoscendo le finalità dell'U.I.F.A., si dota, in autonomia, del presente statuto.

ART. 2 - COSTITUZIONE E SEDE

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita la "SEZIONE ITALIANA DELL'UNION INTERNATIONAL DES FEMMES ARCHITECTES - S.I.U.I.FA." con sede in Verona, via Scalzi n. 20.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. La durata è illimitata.

ART. 3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scopo dell'Associazione è la formazione, l'aggiornamento professionale, la valorizzazione, la diffusione della cultura architettonica e la ricerca nel campo dell'architettura sociale e storica.

L'Associazione può compiere a livello nazionale ed internazionale, ogni atto necessario al perseguimento dei propri scopi. L'Associazione può partecipare anche mediante l'acquisizione di quote o azioni, all'attività di altri enti, associazioni, società, nonché promuoverne la costituzione ed esercitare ogni altra attività volta a perseguire gli scopi di cui al comma precedente. L'Associazione può altresì soddisfare in relazione a quanto previsto dall'art. 3, esigenze specifiche in materia di informazione, formazione ed assistenza espresse da singoli soci o terzi.

ART. 4 - I MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

Fanno parte dell'Associazione:

a) socie ordinarie,

b) socie/i sostenitori,

c) socie onorarie.

Sono socie ordinarie di diritto.le Donne Architetto provviste di Diploma di Laurea ed iscrizione all'Albo degli Architetti che non abbiano riportato condanne disciplinari e che ne facciano richiesta. Possono essere socie ordinarie anche Donne laureate in Architettura ma non iscritte agli Albi Professionali, previa approvazione del curriculum da parte del Consiglio Direttivo

Sono socie sostenitrici le socie che erogano un maggior contributo finanziario.

Possono essere soci sostenitori persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni ecc.

Possono partecipare alla S.I.U.I.F.A., come socie onorarie, Donne che si siano distinte per l'interesse e per la difesa della cultura architettonica.

ART. 5 - AMMISSIONE DELLE SOCIE

Per essere ammesse all'Associazione le interessate devono presentare domanda sottoscritta, nel caso, dal legale rappresentante.

Nella domanda va dichiarata l'attività svolta e, nel caso, l'Ordine Professionale di provenienza. Va dichiarato, altresì, la conoscenza del presente Statuto, nonché l'impegno all'osservanza dello stesso e delle deliberazioni assunte dai competenti organi statutari. Vanno inoltre fornite tutte le informazioni utili alla migliore istruttoria della domanda.

ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE SOCIE

Ciascuna socia ha diritto di partecipare alla vita associativa, di accedere alle cariche sociali secondo le norme del presente Statuto, nonché di ricevere le prestazioni oggetto dell'attività dell'Associazione. ,

Le socie sono obbligate a:

- versare le quote associative di cui all'art. 20;

- rimborsare le spese sostenute dall'Associazione per prestazioni effettuate per loro conto;

- osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi;

- favorire gli interessi dell'Associazione, collaborando per il più agevole conseguimento degli scopi associativi.

ART. 7 - ORGANI STATUTARI

Gli organismi dell'Associazione sono:

a) ASSEMBLEA

b) CONSIGLIO GENERALE

c) LA PRESIDENTE

d) ESECUTIVO

e) SEGRETERIE DI ZONA

f) REVISORI DEI CONTI

ART. 8 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta ogni anno in data e luogo fissato dalla precedente Assemblea o, in difetto, dall'Esecutivo.

All'Assemblea partecipano:

- tutte le iscritte alla Sezione Italiana: Il voto è espresso per alzata di mano o in forma scritta , secondo la modalità che verrà scelta di volta in volta. E comunque esclusa la votazione segreta. Compiti dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare i bilanci preventivi e consuntivi annuali presentati dall'Esecutivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Generale, dopo averne stabilito il numero, ed i Revisori dei Conti;

c) eleggere le delegate per le assemblee internazionali;

d) fissare, su proposta del Consiglio, le quote associative;

e) deliberare sui programmi operativo o sui temi di ordine generale della S.I.U.I.F.A.;

f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto all'approvazione dai Consiglio o dall'Esecutivo.

Compiti dell'Assemblea in forma straordinaria:

a) deliberare sullo scioglimento anticipato della Sezione;

b) deliberare sulle proposte dì modifica dello Statuto; 

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto all'approvazione dal Consiglio o dall'Esecutivo.

ART. 9 - IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 20 membri eletti dall'Assemblea per la durata minima di 3 anni, scelti con la più ampia rappresentanza territoriale; del Consiglio fanno altresì parte di diritto le socie fondatrici.

Il Consiglio si terrà due volte l'anno convocato dalla Presidente o su richiesta di 1/3 dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dalla Vice-Presidente anziana, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte all'anno. E' altresì convocato su richiesta di almeno 113 dei suoi componenti.

Il Consiglio elegge l'Esecutivo.

ART. 10 - L'ESECUTIVO

L'Esecutivo comprende la Presidente, 2 Vice-Presidenti, una Segretaria Generale e una Tesoriera.

L'Esecutivo attua le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio e si riunisce su convocazione della Presidente.

ART. 11 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO

Le iscritte potranno presentare la loro candidatura per far parte del Consiglio; le candidature dovranno essere comunicate alla Segreteria Generale tre mesi prima dell'Assemblea Ordinaria convocata per la loro elezione a maggioranza semplice.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati solo per un altro mandato.

ART. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO

La convocazione del Consiglio è fatta mediante fax, telefax o altro mezzo documentabile almeno sette giorni prima della riunione: La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede nonché l'elenco delle materie trattate.

Il Consiglio è presieduto dalla Presidente. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le delibere sono validamente assunte con la presenza di due terzi dei componenti in carica e con il voto della maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, esse saranno sostituite dalle prime non elette.

I compiti del Consiglio sono:

a) eleggere la Presidente e l'Esecutivo

b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Sezione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le  proposte dell'Esecutivo;

d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;

e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame.

f) deliberare l'accettazione delle domande o proposte per l'ammissione all'Unione di Donne non Architetto;

g) deliberare su qualunque caso non previsto dal presente Statuto;

h) deliberare sull'adesione e/o partecipazione dell'Unione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Unione stessa designandone le rappresentanti da scegliere tra le iscritte secondo competenza.

Il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o dì Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da iscritte o non iscritte.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza semplice delle sue componenti, delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto della Presidente. Le riunioni sono presiedute dalla Presidente o in sua assenza dalla Consigliera anziana.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate e sottoscritte dalla Presidente e dalla Segretaria Generale. Alle sedute del Consiglio può essere invitata la Presidente dei Revisori dei Conti.

ART. 13 - LA PRESIDENTE

La Presidente è eletta dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei componenti ed:

a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;

b) convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio;

c) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere prese dagli altri organi dell'Associazione;

d) vigila sulla conduzione ed il buon andamento degli affari sociali;

e) firma gli atti sociali;

f) adempie agli incarichi espressamente conferiti dagli altri organi dell'Associazione;

g) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede, con l'assistenza della Segretaria Generale, alla conservazione dei verbali - delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio;

h) vigila a che si operi in conformità agli scopi ed interessi dell'Associazione;

i) conferisce procure speciali previa autorizzazione del Consiglio.

ART. 14 - ELEZIONE DELL'ESECUTIVO

I membri dell'Esecutivo sono eletti dal Consiglio alla prima seduta ed a maggioranza assoluta dei componenti. L'Esecutivo ha la stessa durata del Consiglio. La Presidente può delegare ad una o più Consigliere parte dei suoi compiti in via transitoria o in via permanente.

In caso di dimissioni o di impedimento grave della Presidente, essa viene sostituita, in via transitoria, dalla Vice-Presidente anziana, in caso di dimissioni di un Consigliere, essa viene sostituita dalla prima non eletta.

La Presidente potrà delegare alle Vice-Presidenti la firma e la rappresentanza dell'Unione soltanto per singoli atti.

ART. 15 - SEGRETERIE DI ZONA (Organizzazione funzionale)

In ogni Regione Italiana è prevista una Segreteria di Zona qualora sia raggiunto un numero di iscrizioni non inferiore a 50.

Ogni Segreteria sarà composta da: 1 Segretaria, Architetto iscritta, responsabile e da 2 a 4 iscritte che formeranno il Consiglio di Zona.

La Segreteria potrà essere organizzata con opportuna sede ed eventuale personale coadiuvante.

La Segretaria e le Consigliere saranno elette a maggioranza dei presenti all'Assemblea di zona appositamente convocata.

I compiti delle Segreterie di zona sono:

a) redigere i programmi annuali di lavoro;

b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi annuali;

c) ricercare finanziamenti do sponsorizzazioni;

d) tenere i rapporti con autorità ed Enti locali;

e) tenere i rapporti con l'Esecutivo e con la Segreteria Generale.

Le Segretarie di Zona si rapporteranno alle sedi delle Vice-Presidenze viciniore.

Ogni Segreteria di Zona potrà gestire parte dei finanziamenti e/o sponsorizzazioni ottenuti per i singoli programmi dei lavori previamente approvati dal Consiglio Generale e secondo percentuali approvate dallo stesso.

Ogni Segreteria dovrà sottoporre il bilancio ed il programma preventivo e consuntivo al Consiglio Generale.

ART. 16 - ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Al momento della nomina viene designato il Presidente.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti anche tra persone estranee alla Sezione tenendo conto della loro competenza.

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio.

ART. 17 - NORME PER LE ELEZIONI

Salvo le norme sulla elezione per le quali restano ferme le modalità di cui agli artt. 12 e 13, il Consiglio e l'Esecutivo sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di un terzo dei componenti. Ogni associata potrà farsi rappresentare da altra associata mediante delega scritta.

ART. 18 - OSSERVATRICI AL CONGRESSO

L'Esecutivo ha il diritto di invitare donne che hanno parte attiva nell'edilizia e nell'urbanistica, a partecipare all'Assemblea come osservatrici; l'Esecutivo ne fissa il numero.

ART. 19 - ADESIONI, RADIAZIONI

Le domande di adesione sono indirizzate alla sede della Segreteria di Zona o in suo difetto alla sede centrale, corredate di curriculum e sarà esamina dall'Esecutivo nella prima riunione valida. Sarà, comunque, data risposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Potrà essere presentato ricorso, contro le decisioni dell'Esecutivo, all'Assemblea successiva che deciderà, in ultima istanza, sulla domanda rifiutata.

Il ricorso dovrà essere presentato alla Segreteria Generale tre mesi prima della riunione dell'Assemblea.

Le socie che non avranno pagato la quota per due anni consecutivi, dopo essere state richiamate, saranno radiate.

ART. 20 - QUOTE ASSOCIATIVE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.111, comma 4 quinquies, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Répubblica 26 ottobre 1972, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 633, così come modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, le quote sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.111, comma 4 quinquies, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, così come modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, le quote sono non rivalutabili.

ART. 21 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Qualsiasi modifica allo Statuto potrà essere sottoposta all'Assemblea o su proposta dell'Esecutivo o su richiesta di 1/5 dei membri iscritti e presentata alla Segreteria Generale almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea.

ART. 22 - NORME GENERALI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La gestione della Sezione è tenuta dalla Segretaria Generale e l'amministrazione e la tenuta della contabilità dalla Tesoriera, secondo le direttive della Presidente del Consiglio.

ART. 23 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria delibera di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute.

 

F.to Renata Bizzotto

F.to Grazia Giordano

F.to Paola Muratorio

F.to Maria Giovanna Reni

F.to Daniela Vedovi

F.to Cesare Peloso - Notaio (L.S.)

 
Atto costitutivo
Statuto