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Allegato "A" all'atto n.ri 83149 e 83153
di Rene n. 15311 di Racc.
STATUTO
ART. 1
La Sezione Italiana dell'Union International des Femmes Architectes,
S.I.U.I.F.A. riconoscendo le finalità dell'U.I.F.A., si dota, in
autonomia, del presente statuto.
ART. 2 - COSTITUZIONE E SEDE
Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita
la "SEZIONE ITALIANA DELL'UNION INTERNATIONAL DES FEMMES ARCHITECTES
- S.I.U.I.FA." con sede in Verona, via Scalzi n. 20.
Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge
in materia. La durata è illimitata.
ART. 3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scopo dell'Associazione è la formazione, l'aggiornamento professionale,
la valorizzazione, la diffusione della cultura architettonica e
la ricerca nel campo dell'architettura sociale e storica.
L'Associazione può compiere a livello nazionale ed internazionale,
ogni atto necessario al perseguimento dei propri scopi. L'Associazione
può partecipare anche mediante l'acquisizione di quote o azioni,
all'attività di altri enti, associazioni, società, nonché promuoverne
la costituzione ed esercitare ogni altra attività volta a perseguire
gli scopi di cui al comma precedente. L'Associazione può altresì
soddisfare in relazione a quanto previsto dall'art. 3, esigenze
specifiche in materia di informazione, formazione ed assistenza
espresse da singoli soci o terzi.
ART. 4 - I MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE.
Fanno parte dell'Associazione:
a) socie ordinarie,
b) socie/i sostenitori,
c) socie onorarie.
Sono socie ordinarie di diritto.le Donne Architetto provviste di
Diploma di Laurea ed iscrizione all'Albo degli Architetti che non
abbiano riportato condanne disciplinari e che ne facciano richiesta.
Possono essere socie ordinarie anche Donne laureate in Architettura
ma non iscritte agli Albi Professionali, previa approvazione del
curriculum da parte del Consiglio Direttivo
Sono socie sostenitrici le socie che erogano un maggior contributo
finanziario.
Possono essere soci sostenitori persone fisiche o giuridiche, enti,
associazioni ecc.
Possono partecipare alla S.I.U.I.F.A., come socie onorarie, Donne
che si siano distinte per l'interesse e per la difesa della cultura
architettonica.
ART. 5 - AMMISSIONE DELLE SOCIE
Per essere ammesse all'Associazione le interessate devono presentare
domanda sottoscritta, nel caso, dal legale rappresentante.
Nella domanda va dichiarata l'attività svolta e, nel caso, l'Ordine
Professionale di provenienza. Va dichiarato, altresì, la conoscenza
del presente Statuto, nonché l'impegno all'osservanza dello stesso
e delle deliberazioni assunte dai competenti organi statutari. Vanno
inoltre fornite tutte le informazioni utili alla migliore istruttoria
della domanda.
ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE SOCIE
Ciascuna socia ha diritto di partecipare alla vita associativa,
di accedere alle cariche sociali secondo le norme del presente Statuto,
nonché di ricevere le prestazioni oggetto dell'attività dell'Associazione.
,
Le socie sono obbligate a:
- versare le quote associative di cui all'art. 20;
- rimborsare le spese sostenute dall'Associazione per prestazioni
effettuate per loro conto;
- osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
- favorire gli interessi dell'Associazione, collaborando
per il più agevole conseguimento degli scopi associativi.
ART. 7 - ORGANI STATUTARI
Gli organismi dell'Associazione sono:
a) ASSEMBLEA
b) CONSIGLIO GENERALE
c) LA PRESIDENTE
d) ESECUTIVO
e) SEGRETERIE DI ZONA
f) REVISORI DEI CONTI
ART. 8 - L'ASSEMBLEA
L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta ogni anno in
data e luogo fissato dalla precedente Assemblea o, in difetto, dall'Esecutivo.
All'Assemblea partecipano:
- tutte le iscritte alla Sezione Italiana: Il voto è espresso
per alzata di mano o in forma scritta , secondo la modalità che
verrà scelta di volta in volta. E comunque esclusa la votazione
segreta. Compiti dell'Assemblea ordinaria:
a) approvare i bilanci preventivi e consuntivi annuali presentati
dall'Esecutivo;
b) eleggere i membri del Consiglio Generale, dopo averne stabilito
il numero, ed i Revisori dei Conti;
c) eleggere le delegate per le assemblee internazionali;
d) fissare, su proposta del Consiglio, le quote associative;
e) deliberare sui programmi operativo o sui temi di ordine generale
della S.I.U.I.F.A.;
f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto
all'approvazione dai Consiglio o dall'Esecutivo.
Compiti dell'Assemblea in forma straordinaria:
a) deliberare sullo scioglimento anticipato della Sezione;
b) deliberare sulle
proposte dì modifica dello Statuto;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto all'approvazione dal Consiglio o dall'Esecutivo.
ART. 9 - IL CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 20 membri
eletti dall'Assemblea per la durata minima di 3 anni, scelti con
la più ampia rappresentanza territoriale; del Consiglio fanno altresì
parte di diritto le socie fondatrici.
Il Consiglio si terrà due volte l'anno convocato dalla Presidente
o su richiesta di 1/3 dei suoi membri.
Il Consiglio è convocato dalla Presidente o, in caso di sua assenza,
dalla Vice-Presidente anziana, ogni qualvolta lo ritenga opportuno
e comunque almeno due volte all'anno. E' altresì convocato su richiesta
di almeno 113 dei suoi componenti.
Il Consiglio elegge l'Esecutivo.
ART. 10 - L'ESECUTIVO
L'Esecutivo comprende la Presidente, 2 Vice-Presidenti, una
Segretaria Generale e una Tesoriera.
L'Esecutivo attua le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio e
si riunisce su convocazione della Presidente.
ART. 11 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO
Le iscritte potranno presentare la loro candidatura per far parte
del Consiglio; le candidature dovranno essere comunicate alla Segreteria
Generale tre mesi prima dell'Assemblea Ordinaria convocata per la
loro elezione a maggioranza semplice.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati
solo per un altro mandato.
ART. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO
La convocazione del Consiglio è fatta mediante fax, telefax o altro
mezzo documentabile almeno sette giorni prima della riunione: La
convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora,
della sede nonché l'elenco delle materie trattate.
Il Consiglio è presieduto dalla Presidente. Ogni Consigliere ha
diritto ad un voto. Le delibere sono validamente assunte con la
presenza di due terzi dei componenti in carica e con il voto della
maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la
seduta.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri,
esse saranno sostituite dalle prime non elette.
I compiti del Consiglio sono:
a) eleggere la Presidente e l'Esecutivo
b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Sezione
per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea
assumendo tutte le iniziative del caso;
c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre
all'Assemblea secondo le proposte dell'Esecutivo;
d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario
sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame.
f) deliberare l'accettazione delle domande o proposte per l'ammissione
all'Unione di Donne non Architetto;
g) deliberare su qualunque caso non previsto dal presente Statuto;
h) deliberare sull'adesione e/o partecipazione dell'Unione ad Enti
ed Istituzioni pubbliche
e private che interessano l'attività dell'Unione stessa designandone
le rappresentanti da scegliere tra le iscritte secondo competenza.
Il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della
collaborazione di Commissioni consultive o dì Studio, nominate dal
Consiglio stesso, composte da iscritte o non iscritte.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno
la maggioranza semplice delle sue componenti, delibera a maggioranza
semplice, per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto
della Presidente. Le riunioni sono presiedute dalla Presidente o
in sua assenza dalla Consigliera anziana.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate e
sottoscritte dalla Presidente e dalla Segretaria Generale. Alle
sedute del Consiglio può essere invitata la Presidente dei Revisori
dei Conti.
ART. 13 - LA PRESIDENTE
La Presidente è eletta dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta
dei componenti ed:
a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi
ed in giudizio;
b) convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio;
c) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere
prese dagli altri organi dell'Associazione;
d) vigila sulla conduzione ed il buon andamento degli affari sociali;
e) firma gli atti sociali;
f) adempie agli incarichi espressamente conferiti dagli altri organi
dell'Associazione;
g) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede,
con l'assistenza della Segretaria Generale, alla conservazione dei
verbali - delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio;
h) vigila a che si operi in conformità agli scopi ed interessi
dell'Associazione;
i) conferisce procure speciali previa autorizzazione del Consiglio.
ART. 14 - ELEZIONE DELL'ESECUTIVO
I membri dell'Esecutivo sono eletti dal Consiglio alla prima seduta
ed a maggioranza assoluta dei componenti. L'Esecutivo ha la stessa
durata del Consiglio. La Presidente può delegare ad una o più Consigliere
parte dei suoi compiti in via transitoria o in via permanente.
In caso di dimissioni o di impedimento grave della Presidente,
essa viene sostituita, in via transitoria, dalla Vice-Presidente
anziana, in caso di dimissioni di un Consigliere, essa viene sostituita
dalla prima non eletta.
La Presidente potrà delegare alle Vice-Presidenti la firma
e la rappresentanza dell'Unione soltanto per singoli atti.
ART. 15 - SEGRETERIE DI ZONA (Organizzazione funzionale)
In ogni Regione Italiana è prevista una Segreteria di Zona qualora
sia raggiunto un numero di iscrizioni non inferiore a 50.
Ogni Segreteria sarà composta da: 1 Segretaria, Architetto iscritta,
responsabile e da 2 a 4 iscritte che formeranno il Consiglio di
Zona.
La Segreteria potrà essere organizzata con opportuna sede ed eventuale
personale coadiuvante.
La Segretaria e le Consigliere saranno elette a maggioranza dei
presenti all'Assemblea di zona appositamente convocata.
I compiti delle Segreterie di zona sono:
a) redigere i programmi annuali di lavoro;
b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
c) ricercare finanziamenti do sponsorizzazioni;
d) tenere i rapporti con autorità ed Enti locali;
e) tenere i rapporti con l'Esecutivo e con la Segreteria Generale.
Le Segretarie di Zona si rapporteranno alle sedi delle Vice-Presidenze
viciniore.
Ogni Segreteria di Zona potrà gestire parte dei finanziamenti e/o
sponsorizzazioni ottenuti per i singoli programmi dei lavori previamente
approvati dal Consiglio Generale e secondo percentuali approvate
dallo stesso.
Ogni Segreteria dovrà sottoporre il bilancio ed il programma preventivo
e consuntivo al Consiglio Generale.
ART. 16 - ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di
tre e durano in carica tre anni. Al momento della nomina viene designato
il Presidente.
Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti anche tra persone
estranee alla Sezione tenendo conto della loro competenza.
Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il
controllo della gestione amministrativa dell'Associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente
ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio.
ART. 17 - NORME PER LE ELEZIONI
Salvo le norme sulla elezione per le quali restano ferme le modalità
di cui agli artt. 12 e 13, il Consiglio e l'Esecutivo sono validamente
costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea
ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita e delibera
qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,
delibera con il voto favorevole di un terzo dei componenti. Ogni
associata potrà farsi rappresentare da altra associata mediante
delega scritta.
ART. 18 - OSSERVATRICI AL CONGRESSO
L'Esecutivo ha il diritto di invitare donne che hanno parte attiva
nell'edilizia e nell'urbanistica, a partecipare all'Assemblea come
osservatrici; l'Esecutivo ne fissa il numero.
ART. 19 - ADESIONI, RADIAZIONI
Le domande di adesione sono indirizzate alla sede della Segreteria
di Zona o in suo difetto alla sede centrale, corredate di curriculum
e sarà esamina dall'Esecutivo nella prima riunione valida. Sarà,
comunque, data risposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
Potrà essere presentato ricorso, contro le decisioni dell'Esecutivo,
all'Assemblea successiva che deciderà, in ultima istanza, sulla
domanda rifiutata.
Il ricorso dovrà essere presentato alla Segreteria Generale tre
mesi prima della riunione dell'Assemblea.
Le socie che non avranno pagato la quota per due anni consecutivi,
dopo essere state richiamate, saranno radiate.
ART. 20 - QUOTE ASSOCIATIVE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.111, comma 4 quinquies, lettera
f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Répubblica 26 ottobre 1972, del decreto legislativo
4 dicembre 1997 n. 633, così come modificato dall'art. 5, comma
1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, le quote sono
intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.111, comma 4 quinquies, lettera
f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, così come
modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre
1997 n. 460, le quote sono non rivalutabili.
ART. 21 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Qualsiasi modifica allo Statuto potrà essere sottoposta all'Assemblea
o su proposta dell'Esecutivo o su richiesta di 1/5 dei membri iscritti
e presentata alla Segreteria Generale almeno tre mesi prima della
data dell'Assemblea.
ART. 22 - NORME GENERALI
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno.
La gestione della Sezione è tenuta dalla Segretaria Generale e
l'amministrazione e la tenuta della contabilità dalla Tesoriera,
secondo le direttive della Presidente del Consiglio.
ART. 23 - LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa,
l'Assemblea straordinaria delibera di devolvere il patrimonio ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
ART. 24 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio
alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute.
F.to Renata Bizzotto
F.to Grazia Giordano
F.to Paola Muratorio
F.to Maria Giovanna Reni
F.to Daniela Vedovi
F.to Cesare Peloso - Notaio (L.S.)
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